(massima n. 1)
L'ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell'art. 553 c.p.c., e non opposta, non č idonea ad acquisire valore di cosa giudicata, in quanto il giudice dell'esecuzione non risolve una controversia nei modi della cognizione, ma il suo accertamento si esaurisce nell'ambito del processo esecutivo; tuttavia, una nuova assegnazione per il medesimo titolo č preclusa dall'estinzione del credito conseguente alla riscossione delle somme, nell'assenza di impugnazione della ordinanza di assegnazione. Ne consegue che il creditore, che intenda adire nuovamente il giudice dell'esecuzione per la liquidazione di un eventuale credito residuale, ha l'onere di dimostrare l'incapienza della somma pignorata rispetto a quella assegnata e la mancata estinzione del credito.