(massima n. 1)
Nell'espropriazione presso terzi, se il debitore abbia contestato la dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell'art. 548, comma primo, c.c. (nella specie, sia per l'impignorabilità del credito, sia per il difetto di una valida procura in capo alla persona che ha reso la dichiarazione per conto del terzo), e ciononostante l'esecuzione sia proseguita sino a pervenire alla pronuncia dell'ordinanza di assegnazione delle somme dichiarate dal terzo, il medesimo debitore esecutato può proporre opposizione agli atti esecutivi avverso tale ordinanza, alla quale si trasmettono i vizi che infirmavano la dichiarazione del terzo.