(massima n. 1)
In tema di esecuzione mobiliare presso terzi, il debitore esecutato che non possa pił, anche per ragioni di rito, contestare l'esistenza del proprio debito, non ha interesse a dolersi dell'ordinanza di assegnazione di un suo credito in favore di un suo creditore, anche se quest'ultimo abbia intrapreso l'espropriazione mobiliare presso terzi dopo la dichiarazione del fallimento, ove il provvedimento di assegnazione specifichi che il pagamento deve essere effettuato agli organi della curatela, atteso che la normativa sull'incapacitą processuale del fallito č dettata nell'esclusivo interesse della massa e non del singolo debitore del fallito medesimo.