(massima n. 1)
Nell'esecuzione forzata presso terzi, il terzo che abbia reso la dichiarazione senza che sulla stessa siano sorte contestazioni (salvo l'apposito giudizio di cognizione nel quale sono litisconsorti lo stesso terzo il creditore pignorante, il debitore ed i creditori intervenuti nell'esecuzione) rimane estraneo al rapporto processuale, essendo egli chiamato soltanto al fine di specificare di quali cose o somme sia debitore o si trovi in possesso e quando deve eseguirne il pagamento o la consegna e pertanto la sua partecipazione al giudizio di opposizione agli atti esecutivi — nel quale la controversia rimane limitata tra il debitore e il creditore procedente (oltre gli eventuali interventi) e la sentenza è destinata a fare stato esclusivamente rispetto a costoro — non è necessaria ai sensi dell'art. 102 c.p.c., né è imposta da altre specifiche disposizioni del codice di rito, come l'art. 604 ultimo comma, in tema di espropriazione contro il terzo proprietario, ma soltanto possibile in via di intervento volontario, quando il terzo vi abbia interesse, per sostenere le ragioni dell'opponente.