(massima n. 1)
La condizione sospensiva, apposta a una disposizione testamentaria, di contrarre matrimonio con persona appartenente alla stessa classe sociale dell'istituito, è lecita, e, quindi, perfettamente valida ed efficace, in quanto lascia al beneficiario un ampio margine di scelta e di libera autodeterminazione e non importa alcuna limitazione psichica intollerabile, come tale contraria all'ordine pubblico. Né detta condizione contrasta con gli artt. 3 e 29 Cost.,perché di tali norme, quella dell'art. 29, la quale stabilisce che il matrimonio è fondato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, ha esclusivo riguardo alla posizione dei medesimi nell'ambito della famiglia, mentre l'art. 3, il quale sancisce il principio dell'eguaglianza, tende a una finalità (compenetrazione delle classi sociali) estranea alla questione dei limiti di validità della condizione testamentaria.