(massima n. 1)
In tema di pignoramento di crediti e di accertamento dell'obbligo del terzo, qualora questo non neghi il proprio obbligo, ma opponga di non poter adempiere perché il credito č stato assoggettato a sequestro presso di lui, tale eccezione non attiene alla esistenza ed alla validitą dell'obbligazione in questione, della quale, pertanto, non č necessario alcun accertamento giudiziale finalizzato alla condanna del terzo debitore, con la conseguenza che una eventuale domanda in tal senso del creditore, deve essere rigettata. L'eccezione fa, invece, valere obblighi che sul terzo debitore incombono come «custode» del bene sequestrato, e che lo stesso potrą opporre in sede esecutiva per paralizzare l'esercizio della relativa azione promossa dal suo creditore in base a titolo ottenuto nei suoi confronti.