(massima n. 1)
In tema di espropriazione forzata presso terzi, qualora una banca che eserciti il servizio di tesoreria per conto di un Comune proceda al pignoramento di un credito vantato dal proprio debitore nei confronti di detto ente, che faccia parte del patrimonio indisponibile di quest'ultimo, deve osservare le forme del pignoramento presso terzi, dovendo la dichiarazione di cui all'art. 547, c.p.c., essere resa dal tesoriere, poiché sussiste per i crediti indisponibili una scissione tra debitor debitoris e soggetto tenuto a rendere siffatta dichiarazione, restando quindi esclusa l'ammissibilitą del pignoramento a mani proprie ex art. 513, quarto comma, c.p.c.