(massima n. 1)
Nell'ambito della esecuzione forzata mobiliare presso terzi, il terzo debitore ha facoltà di effettuare la dichiarazione di debito di cui all'art. 547 c.p.c. anche nel corso del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, che può aprirsi qualora egli non compaia dinanzi al giudice dell'esecuzione a rendere la propria dichiarazione nel corso dell'udienza all'uopo fissata nel procedimento di pignoramento presso terzi. Tale dichiarazione, ove resa nel corso del giudizio di cognizione, determina la cessazione della materia del contendere, in quanto rende superfluo ogni ulteriore accertamento dell'obbligo del terzo, salvo che non sia necessario proseguire il giudizio per il regolamento delle spese processuali.