(massima n. 1)
In materia di pignoramento presso terzi, quando un titolo esecutivo giudiziale rechi la condanna di un Comune competente ad erogare i contributi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, per interventi a sostegno della ricostruzione nei territori della Campania e della Basilicata colpiti dal sisma del 1980, sono pignorabili - in deroga al principio generale secondo cui i pignoramenti a carico degli enti locali si eseguono con atto notificato al solo tesoriere dell'ente - le somme giacenti nelle apposite contabilitą speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale a favore dello stesso Comune, ai sensi dell'art. 3 del D.L.vo 3 marzo 1990, n. 76