(massima n. 1)
La norma del quarto comma dell'art. 1136 c.c., la quale richiede per la deliberazione dell'assemblea del condominio di edifici riguardante la nomina (o la revoca) dell'amministratore, la maggioranza qualificata di cui al secondo comma, pur essendo norma di carattere eccezionale, č suscettibile di applicazione estensiva all'ipotesi della deliberazione di conferma dell'amministratore, poiché le due deliberazioni hanno contenuto ed effetti giuridici eguali e differiscono soltanto nella circostanza che la conferma riguarda persona gią in carica mentre la nomina riguarda persona nuova; anche per l'approvazione della deliberazione di conferma dell'amministratore č, pertanto, necessario un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metą del valore dell'edificio.