(massima n. 1)
Il creditore che abbia proceduto a pignoramento ed abbia successivamente iscritto ipoteca a garanzia del suo credito sul bene oggetto dell'esecuzione, non può, nell'ipotesi in cui nel procedimento esecutivo siano intervenuti altri creditori muniti di titolo esecutivo, rinunciare al pignoramento da lui eseguito al fine di far valere, quale creditore interveniente, in sede di distribuzione, l'ipoteca in base alla quale non avrebbe potuto vantare, come creditore procedente, alcuna preferenza rispetto agli altri creditori, in quanto successiva al pignoramento, senza l'assenso o, quanto meno l'acquiescenza tacita degli altri creditori interessati.