(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 525 c.p.c., l'intervento del creditore, nell'esecuzione mobiliare da altri promossa, è condizionato alla certezza, liquidità ed esigibilità del credito fatto valere. La inammissibilità dell'intervento, per difetto delle indicate condizioni, ove non venga eccepita dagli interessati con opposizione agli atti esecutivi, può essere rilevata d'ufficio dal giudice dell'esecuzione, con provvedimento avente natura sostanziale di ordinanza, e, come tale, non appellabile.