(massima n. 2)
Nel caso di estensione del pignoramento a favore del creditore intervenuto nell'esecuzione e non munito di titolo esecutivo, a norma dell'art. 527, primo comma, ultima parte, c.p.c., il debitore, che si opponga, deducendo l'illegittimità dell'estensione del pignoramento per non avere il credito dell'intervenuto i requisiti della certezza, liquidità o esigibilità, propone opposizione alla esecuzione, in quanto contesta il diritto all'ulteriore esercitabilità dell'azione esecutiva. Incombe, pertanto, al creditore intervenuto, ed interessato all'estensione dell'azione esecutiva, l'onere di dimostrare la certezza, liquidità ed esigibilità del credito.