(massima n. 1)
Non è affetto da nullità l'atto di pignoramento redatto a norma all'art. 6 R.D. 14 aprile 1910, n. 639 senza l'assistenza di due testimoni, non essendo previsto da tale norma — e neppure dall'art. 518 c.p.c., né dalla disciplina della formazione degli atti di competenza degli ufficiali giudiziari (D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229; L. 11 giugno 1962, n. 546) — che detto requisito di forma debba essere osservato a pena di nullità.