(massima n. 1)
Per il disposto degli artt. 512, 541 e 542 c.p.c. la distribuzione del ricavato della vendita forzata deve avvenire con l'accordo di tutti i creditori concorrenti, oppure in contraddittorio tra questi ed il debitore escusso, per cui in caso di controversia in sede di distribuzione, si profila tra tali soggetti una situazione di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., e ciascuno di essi deve essere convenuto in giudizio indipendentemente dalla circostanza che abbia partecipato oppure no alla discussione del progetto di distribuzione.