(massima n. 1)
In tema di controversie sulla distribuzione del ricavato di una espropriazione forzata, ove il giudice, in sede di progetto di distribuzione, abbia escluso un creditore intervenuto per insufficiente prova del credito e della legittimazione ad intervenire, la relativa controversia ex art. 512 cod. proc. civ. ha, quale unico oggetto, la prova del credito, senza che possa essere dedotta o rilevata d'ufficio l'eventuale tardivitą dell'intervento.