(massima n. 2)
Nel processo esecutivo, avverso i provvedimenti endoprocessuali di sospensione del procedimento, aventi natura "lato sensu" cautelare e anticipatoria della declaratoria d'illegittimità del processo stesso, è previsto esclusivamente il rimedio del reclamo, attesa la natura sommaria e deformalizzata di tali provvedimenti nonché la loro inidoneità al giudicato. Ne consegue che, nelle opposizioni distributive, caratterizzate nella nuova formulazione dell'art. 512 c.p.c. da una fase a cognizione sommaria che si chiude con ordinanza e da una successiva fase (eventuale) che si volge nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi, possono essere compresenti due diverse tipologie di rimedi, alternativamente applicabili a seconda dell'oggetto del provvedimento impugnato: il reclamo avverso il capo (eventuale) del provvedimento di sospensione della fase distributiva e l'opposizione agli atti esecutivi, avverso il capo dell'ordinanza relativo alla risoluzione della contestazione che costituisce il presupposto in diritto della determinazione delle somme in concreto assegnabili.