(massima n. 1)
Nell'indagine intesa ad accertare se la condizione apposta dal testatore alla istituzione d'erede si risolva in una indebita coartazione oppure in un assecondamento della volontą dell'istituito, si deve avere esclusivo riguardo ai propositi ed alle attitudini che quest'ultimo abbia manifestato al testatore allo scopo di conseguire la disposizione in suo favore e di evitarne la successiva revoca, non essendo rilevanti la riserva mentale ed ogni altro stato soggettivo difforme dall'apparenza da lui creata.