(massima n. 1)
Il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione dichiara inammissibile un'offerta di aumento di sesto perché fatta da persona che non ha partecipato alla gara per l'aggiudicazione all'incanto di un immobile, ha natura decisoria e pertanto non è revocabile dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 487 c.p.c., spettando al tribunale in sede di cognizione di verificarne l'esattezza e la legittimità. Il provvedimento del giudice dell'esecuzione che dichiara inammissibile la domanda di revoca proposta a norma dell'art. 487 c.p.c., contro un precedente provvedimento di inammissibilità di un'offerta di aumento di sesto perché fatta da persona che non aveva partecipato alla gara per l'aggiudicazione all'incanto di un immobile, ha carattere decisorio, in quanto risolve, nell'ambito dei poteri spettanti al giudice dell'esecuzione, il contrasto di interessi tra la posizione soggettiva dell'aggiudicatario e la pretesa dell'offerente con aumento di sesto, ed è pertanto impugnabile con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione.