(massima n. 1)
In tema di esecuzione forzata immobiliare, l'ordinanza di vendita all'incanto di un immobile seguita da aggiudicazione provvisoria costituisce, ancorché siano state presentate offerte di aumento del sesto, un provvedimento conclusivo di una fase del procedimento che, con l'aggiudicazione, ha avuto esecuzione e che non può essere, pertanto, più revocata o modificata, ai sensi dell'art. 487 c.p.c., ma solo impugnata con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, previsto dall'art. 617 c.p.c.