(massima n. 1)
In tema di espropriazione forzata immobiliare, il decreto di trasferimento indicato nell'art. 586 c.p.c. è atto del processo esecutivo che può essere revocato dal giudice dell'esecuzione quando questi accerti che prima della sua emanazione non è stato versato il prezzo dell'aggiudicazione con le modalità indicate nell'ordinanza di vendita.