(massima n. 1)
In tema di esecuzione forzata, il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, nel corso di un processo di espropriazione forzata immobiliare, dichiara la nullitā dell'aggiudicazione pronunciata all'esito dell'incanto (nella specie, in quanto tenuto nell'ufficio del giudice anzichč nell'aula d'udienza usualmente utilizzata a questo fine), fissando un nuovo incanto, non č giuridicamente inesistente, in quanto č adottato dal giudice dell'esecuzione in forza del potere di revoca dei propri provvedimenti (art. 487, primo comma, c.p.c.), esercitabile per ragioni determinate da vizi del provvedimento, oltre che da valutazioni di inopportunitā, originaria o sopravvenuta, sino a quando l'ordinanza di aggiudicazione provvisoria non abbia avuto definitiva esecuzione con la pronunzia del decreto di trasferimento del bene.