(massima n. 1)
Non č ammissibile il ricorso straordinario per Cassazione, di cui all'art. 111, settimo comma, Cost., avverso l'ordinanza adottata dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 487, primo comma, c.p.c., sia che con con questa revochi o modifichi un proprio precedente provvedimento, sia che rigetti l'istanza di revoca di una precedente ordinanza, trattandosi in entrambi i casi di pronuncia ordinatoria del processo esecutivo, che va sempre impugnata col rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi.