(massima n. 1)
L'ordinamento giuscivilistico, pur non riconoscendo al condominio una sia pur limitata personalità giuridica, attribuisce, purtuttavia, ad esso potestà e poteri di carattere sostanziale e processuale, desumibili dalla disciplina della sua struttura e dai suoi organi, così che deve ritenersi applicabile, quanto al computo della maggioranza della relativa assemblea, la norma dettata, in materia di società, per il conflitto di interessi, con conseguente esclusione dal diritto di voto di tutti quei condomini che, rispetto ad una deliberazione assembleare, si pongano come portatori di interessi propri, in potenziale conflitto con quello del condominio. Ai fini della invalidità della delibera assembleare, peraltro, tale conflitto non è configurabile qualora non sia possibile identificare, in concreto, una sicura divergenza tra ragioni personali che potrebbero concorrere a determinare la volontà dei soci di maggioranza ed interesse istituzionale del condominio. (Nella specie, uno dei condomini aveva partecipato all'assemblea convocata per la nomina del nuovo amministratore nella triplice veste di condomino pro se, di amministratore uscente e di condomino delegato, votando nella sola qualità di delegato degli altri condomini. La S.C., ritenendo che, in tal caso, non potessero dirsi identificati, in concreto, due interessi in contrasto tra loro — l'uno facente capo personalmente al condomino votante, l'altro al condominio inteso come gruppo — ha confermato la sentenza del giudice di merito, che aveva escluso ogni profilo di invalidità della delibera assembleare sotto l'aspetto della violazione del principio dettato in tema di conflitto di interessi).