(massima n. 1)
In tema di condominio degli edifici, al fine della regolaritą della costituzione dell'assemblea e della validitą delle deliberazioni da essa adottate, ai sensi dell'art. 1136 c.c., deve tenersi conto della presenza e del voto del condomino che, inizialmente intervenuto, si sia successivamente allontanato, dichiarando espressamente di accettare quanto avrebbe deciso la maggioranza.