(massima n. 1)
In tema di esecuzione forzata, il creditore procedente onerato dal versamento di una cauzione, ove ritenga - anche giuridicamente - impossibile prestare la cauzione nelle modalitā fissate dal giudice, ha l'onere di chiedere al giudice medesimo di modificarle, mentre non gli č consentito scegliere autonomamente di prestare la cauzione con modalitā diverse da quelle stabilite dal giudice.