(massima n. 1)
Le cosiddette sentenze condizionali, cioč le sentenze nelle quali l'efficacia della pronunzia di condanna č subordinata al verificarsi di un evento determinato, ma futuro e incerto, o al sopravvenire di un termine o al preventivo adempimento di una controprestazione non pongono in essere una condanna da valere per il futuro, ma accertano l'esistenza attuale dell'obbligo di eseguire una determinata prestazione e il condizionamento parimenti attuale di tale obbligo al verificarsi di una circostanza, il cui avveramento, pur presentatosi differito e incerto, non richieda per il suo accertamento, altra indagine all'infuori di quella, da eseguirsi in sede esecutiva, diretta a stabilire se la detta circostanza si sia o non verificata. Conseguentemente, verificatosi l'evento cui č subordinata la condanna, questa acquista l'efficacia di titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile, ai sensi dell'art. 474 c.p.c. (Nella specie, si č ritenuto che costituisca titolo esecutivo la sentenza di condanna, la cui efficacia sia subordinata alla mera constatazione della omessa esecuzione di una costruzione nel termine stabilito).