(massima n. 1)
Ai fini dell'esecuzione forzata in base a un titolo di credito, l'originale di tale documento è indispensabile ed insostituibile, salvo l'ammortamento, e pertanto, tranne l'ipotesi, di natura eccezionale, in cui si tratti di copia autentica rilasciata, ai sensi dell'art. 343 c.p.p., dopo il sequestro penale del titolo di credito, non è possibile procedere esecutivamente in base ad una copia autentica anziché all'originale, con la conseguenza che la deduzione dell'inidoneità come titolo esecutivo della copia autentica di un titolo di credito rilasciata prima del sequestro penale configura un'opposizione all'esecuzione, vertendosi nell'ambito di una controversia circa il diritto di promuovere l'esecuzione forzata per inesistenza, invalidità, inefficacia del titolo esecutivo.