(massima n. 1)
Le copie autentiche di titoli di credito sottoposti a sequestro penale, che siano state rilasciate a norma dell'art. 343 c.p.p., hanno la stessa efficacia di titolo esecutivo propria dei documenti originali, e rendono possibile al possessore l'esercizio dei diritti che trovano fondamento nei negozi documentati dalle copie stesse.