(massima n. 1)
L'inosservanza del dovere di non rilasciare in forma esecutiva pių di una sola copia del titolo per la esecuzione forzata, che importa a carico del funzionario responsabile una pena pecuniaria, costituisce una semplice irregolaritā della esecuzione che č fine a se stessa e non incide, pertanto, né sulla efficacia del titolo esecutivo, nč sulla validitā della relativa esecuzione. (Nella specie, la S.C., enunciando l'anzidetto principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto l'opposizione agli atti esecutivi promossa in ragione della dedotta illegittimitā dell'esecuzione in quanto iniziata sulla base di una seconda copia esecutiva rilasciata dal cancelliere senza l'autorizzazione del capo dell'ufficio).