(massima n. 1)
Il titolo esecutivo, in quanto condizione necessaria del processo esecutivo, deve esistere nel momento in cui questa è minacciata con la notificazione dell'atto di precetto ed in cui è iniziata con l'introduzione del processo esecutivo; non si può formare successivamente e deve permanere per tutta la durata dell'esecuzione. (In applicazione di questo principio, la S.C. ha escluso che potesse ritenersi validamente intimato il precetto al rilascio di un immobile sulla base di una sentenza priva di alcuna statuizione di condanna, anche implicita, solo perché integrata dalla sentenza di appello la quale conteneva nel dispositivo una pronuncia di condanna a consegnare il bene).