(massima n. 1)
L'emissione del certificato di credito di cui agli artt. 44 e 45 del R.D. n. 272 del 1913 da parte del Comitato degli agenti di cambio (certificato emesso a seguito del ricorso a detto Comitato da parte dello stipulante un contratto di borsa — con l'assistenza di un agente di cambio — in caso di inadempimento della controparte e di conseguente liquidazione coattiva delle operazioni) non integra, in alcun modo, gli estremi di una pronuncia giurisdizionale, e non è assimilabile ad alcuno dei possibili titoli esecutivi giudiziari, attesa la natura squisitamente amministrativa del certificato de quo, conseguente, tra l'altro, alla natura strettamente amministrativa dell'organo che lo emana. Il rimedio giudiziario previsto per l'impugnazione di tale certificato (che può esser fatto valere come titolo esecutivo, ex artt. 63-65 R.D. 1669 del 1933 e 474 c.p.c.) non è, pertanto, quello dell'opposizione a decreto ingiuntivo (potendo, al più, il certificato stesso costituire una delle prove scritte idonee alla concessione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo eventualmente richiesto dalla parte in possesso del detto atto amministrativo), bensì quello dell'opposizione a precetto cambiario.