(massima n. 1)
In tema di formazione del titolo esecutivo, la duplicazione di titoli giudiziali, consacranti lo stesso diritto, non è di regola consentita, ma è tuttavia ammessa ove il secondo titolo assicuri una tutela più piena. (Nella specie, la S.C. ha affermato che il C.T.U. che abbia ottenuto la pronuncia del decreto di liquidazione dell'onorario può agire in sede monitoria, poiché il decreto ingiuntivo, diversamente dal primo provvedimento, consente l'iscrizione di ipoteca giudiziale).