(massima n. 1)
Ove un immobile in condominio faccia parte di un'ereditā non ancora accettata, il chiamato č legittimato ad intervenire alle assemblee condominiali, mentre nessuna incombenza volta a provocare la nomina di un curatore dell'ereditā giacente č configurabile in capo all'amministratore del condominio, che ha invece l'obbligo di convocare all'assemblea tale curatore ove il medesimo sia stato nominato, e di tale nomina egli abbia avuto notizia.