(massima n. 1)
In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali di invalidità, l'ingiustificata mancata presentazione dell'assicurato alla visita medica fissata per l'espletamento della consulenza tecnica disposta d'ufficio per l'accertamento delle di lui condizioni di salute, ben può far ritenere il difetto di prova in ordine alla sussistenza del dedotto stato invalidante, prova il cui onere incombe sull'assicurato, alla stregua dei criteri di cui all'art. 2697 c.c., trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato.