(massima n. 1)
Anche in tema di accertamento dell'inabilitā o dell'invaliditā ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222, il giudice del merito ha l'obbligo di verificare la compiutezza e l'intrinseca logicitā della consulenza tecnica d'ufficio indipendentemente dalle osservazioni o censure mossele dalla parte interessata ed anche quando esse siano mancate del tutto.