(massima n. 1)
La tardiva (perché posteriore alla scadenza dei 120 giorni successivi alla proposizione della domanda amministrativa) erogazione dell'indennità di accompagnamento determina insorgenza del diritto ad interessi e rivalutazione, da computarsi sui singoli ratei arretrati, a decorrere dalla suddetta data di scadenza, per quelli anteriormente maturati, e dalla data di esigibilità di ciascuno di essi, per quelli posteriori. Tale diritto soggiace a prescrizione decennale, avente, essa stessa, rispetto ai vari ratei, le esposte decorrenze. Del relativo corso, peraltro, si configura come atto interruttivo (non già il tardivo pagamento della somma capitale, bensì,) la domanda giudiziale avente ad oggetto i suddetti accessori, sicché alla data di proposizione della medesima - ove difettino atti interruttivi intermedi - deve ritenersi verificato l'effetto estintivo rispetto a tutti i crediti insorti prima del decennio anteriore alla proposizione stessa.