(massima n. 1)
L'inderogabilitą sia della competenza territoriale in ordine alle cause di lavoro, desumibile dall'ultimo comma dell'art. 413 c.p.c., sia dalla competenza territoriale in ordine alle controversie previdenziali (art. 444 c.p.c.), atteso che il rinvio operato dall'art. 442 c.p.c. riguarda anche l'art. 413 citato, comporta che, qualora la controversia di lavoro e quella previdenziale appartengano alla competenza territoriale di due pretori diversi, le due cause debbano essere distintamente trattate da detti giudici, essendo da escludere la possibilitą di attrazione di una delle due controversie innanzi al giudice competente per l'altra.