(massima n. 1)
La competenza territoriale per le controversie previdenziali ex art. 444 c.p.c. č attribuita al «pretore che ha sede nel capoluogo della circoscrizione del tribunale nella quale risiede l'attore» (e ora, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 istitutivo del giudice unico al tribunale in funzione del giudice del lavoro) che ha sede nel capoluogo della circoscrizione, in vista della tutela non solo del favor lavoratoris (attraverso il criterio della residenza dell'attore), ma anche dell'interesse dell'ente previdenziale allo svolgimento della controversia in fase giudiziale nel luogo di trattazione in via amministrativa. Tale competenza ha carattere di inderogabilitą pure in mancanza di previsione expressis verbis ricollegandosi alla particolare idoneitą del giudice di quel luogo a conoscere quei tipi di controversie e cosģ costituendo una condicio iuris dell'esercizio dell'azione che deve essere verificata d'ufficio indipendentemente dalle deduzioni delle parti non gravata sul punto da alcun onere probatorio.