(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 444, comma terzo, c.p.c., in caso di accentramento degli adempimenti contributivi, competente per territorio a conoscere della controversia previdenziale è il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente dove (a seguito di domanda, accolta dall'istituto previdenziale, del datore di lavoro che abbia più dipendenze) è attuato l'accentramento e che diventa conseguentemente deputato per effetto di esso a ricevere i contributi, a pretenderne giudizialmente il pagamento e a restituirne l'eventuale eccedenza. Consegue che in caso di domanda del datore di lavoro di restituzione di contributi indebitamente corrisposti in eccedenza occorre tener conto — al fine della competenza per territorio — dell'accentramento suddetto ancorché il diritto alla ripetizione dell'indebito contributivo sia in ipotesi insorto prima di tale accentramento contributivo.