(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 444, terzo comma c.p.c., giudice del lavoro territorialmente competente a conoscere delle opposizioni a cartella esattoriale riguardanti il mancato pagamento di contributi previdenziali e le relative sanzioni, disciplinate dall'art. 24 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46, č il giudice del luogo ove ha sede l'ufficio dell'ente preposto ad esaminare la posizione assicurativa e previdenziale dei lavoratori; ne consegue che, ove nei confronti di uno stesso datore di lavoro siano state emesse pił cartelle di pagamento, da parte di diverse sedi Inps, le relative opposizioni devono essere proposte e coltivate separatamente dinanzi ai diversi giudici territorialmente competenti, trattandosi di competenza per materia funzionale e inderogabile.