(massima n. 1)
In tema di successione testamentaria, le condizioni sospensive o risolutive apposte all'istituzione di erede, secondo le previsioni dell'art. 633 c.c., sono quelle che la fanno dipendere dal caso o dal fatto del terzo (condizione casuale) o dalla volontą dell'erede (condizione potestativa), ma non da quella del testatore, in quanto, affinché si abbia una disposizione di ultima volontą e si realizzi un negozio mortis causa č necessario che lo scritto contenga la manifestazione di una volontą definitiva del suo autore, non nel senso che non possa essere revocata, ma che essa sia compiutamente ed incondizionatamente formata e manifestata oltre ad essere diretta a disporre attualmente, in tutto o in parte, dei propri beni per il tempo successivo alla morte.