(massima n. 1)
La controversia promossa per la restituzione di contributi di cui si assume l'indebito versamento, implicando necessariamente l'accertamento dell'esistenza (o meno) dell'obbligo contributivo, rientra fra le controversie relative agli obblighi del datore di lavoro previste dal terzo comma dell'art. 444 c.p.c. e, pertanto, spetta alla competenza territoriale del giudice del luogo ove ha sede l'ufficio dell'ente previdenziale e, in caso di sua articolazione sul territorio nazionale, l'ufficio periferico investito di poteri di gestione esterna in relazione al rapporto contributivo in discussione, senza che al riguardo possa assumere rilievo il regolamento contabile delle modalitą di pagamento. (Nella specie, concernente contributi le cui «cartelle» erano state emesse dall'ufficio provinciale S.C.A.U. di Trapani, la S.C. ha rilevato che l'operativitą del criterio di collegamento di cui al terzo comma dell'art. 444 c.p.c. non era esclusa dalla circostanza che i successivi pagamenti fossero stati effettuati con c/c postale intestato al conto unico contributi agricoli unificati presso la filiale di Roma della Banca Nazionale del Lavoro).