(massima n. 1)
La disposizione dell'art. 444, terzo comma, c.p.c. — che, per le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, relative agli obblighi dei datori di lavoro ed all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, prevede la competenza del pretore, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente previdenziale — trova applicazione (indipendentemente dal fatto che tale ente sia attore o convenuto) anche nel caso in cui la controversia attenga ad obblighi contributivi di un soggetto — come una società cooperativa di lavoro, con riguardo alle prestazioni dei soci — non qualificabile come datore di lavoro in senso proprio, attesa la ratio del detto foro speciale e sussistendo anche in tal caso l'esigenza di favorire l'ente creditore e, indirettamente, il soggetto beneficiario del rapporto previdenziale, restando esclusa l'applicabilità del detto criterio di determinazione della competenza nei soli casi in cui il soggetto obbligato al pagamento dei contributi ed il beneficiario delle prestazioni previdenziali coincidano.