(massima n. 1)
La disposizione dell'art. 444, terzo comma, c.p.c., che prevede la competenza del pretore del luogo in cui ha sede l'ente previdenziale a conoscere delle controversie relative ad obblighi contributivi dei «datori di lavoro», trova generale applicazione, nonostante il letterale riferimento a tale categoria di soggetti, in tutti i casi in cui il rapporto previdenziale, anche se nascente dallo svolgimento di lavoro autonomo, presenti la sua tipica struttura trilaterale, in quanto l'obbligato al versamento dei contributi non coincide con il beneficiario delle prestazioni previdenziali come per le contribuzioni all'Enasarco da parte del preponente nel rapporto di agenzia; con la conseguenza che solo il verificarsi di una tale coincidenza, in connessione allo svolgimento di attività lavorativa della suddetta natura, comporta l'operatività del foro di cui al primo comma della medesima norma, senza che ciò implichi dubbi di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 25 Cost., attesa la non omogeneità delle situazioni poste a confronto.