(massima n. 1)
La disposizione dell'art. 444, terzo comma c.p.c. che prevede la competenza del pretore del luogo in cui ha sede l'ente previdenziale sulle controversie relative ad obblighi contributivi dei datori di lavoro, trova applicazione in via estensiva, nonostante il letterale riferimento a tale categoria di soggetti — tenuto conto della ratio della norma, diretta ad agevolare l'istituto creditore nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali nei confronti dei lavoratori assistiti — in tutte le controversie in cui si discuta degli obblighi contributivi gravanti non solo sui datori di lavoro e sui titolari di un rapporto di parasubordinazione, ma anche sui lavoratori autonomi, e pertanto anche nel giudizio relativo agli obblighi contributivi connessi all'iscrizione del lavoratore autonomo nella gestione commercianti.