(massima n. 1)
In tema di controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la norma dell'art. 444, terzo comma, c.p.c. (secondo cui, «per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, č competente il pretore, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente») va interpretata estensivamente ed č perciņ applicabile a tutte le controversie, fra i contribuenti (in particolare, datori di lavoro) e gli enti previdenziali, aventi per oggetto la materia previdenziale od assistenziale ed attinenti all'accertamento non solo degli obblighi ma anche dei diritti dei contribuenti medesimi; con la conseguenza che il criterio della competenza territoriale del giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente opera anche riguardo alla controversia (fra datore di lavoro ed Inps) avente ad oggetto il rimborso (in favore del primo) delle integrazioni salariali corrisposte ai lavoratori in cassa integrazione guadagni.