(massima n. 1)
Le controversie relative al diritto dei lavoratori, passati, in conseguenza della riforma sanitaria, dagli enti mutualistici soppressi alle Unità sanitarie locali, di ottenere, in occasione della conversione della indennità di fine rapporto maturata presso l'ente di provenienza in posizione contributiva presso l'Inadel (a cui è poi subentrato Inpdap) ai fini del relativo trattamento di fine rapporto, la restituzione della somma eccedente le esigenze di detta ricostruzione previdenziale, vanno qualificate come controversie previdenziali, poiché hanno ad oggetto contributi versati in eccedenza. Tuttavia ai fini della competenza territoriale non trova applicazione il terzo comma dell'art. 444, che prevede il foro dell'ufficio dell'ente previdenziale relativamente agli obblighi contributivi a carico del datore di lavoro (o, più in genere, dei soggetti tenuti al versamento dei contributi), ma il primo comma, che dà rilievo al foro della residenza del soggetto assicurato. Né, nel caso in cui sia convenuto in giudizio anche il Ministero del tesoro, rileva il foro erariale, la relativa normativa non trovando applicazione nei giudizi davanti ai pretori, ai sensi dell'art. 7, primo comma, R.D. n. 1611 del 1933. (Nella specie il lavoratore aveva chiesto la condanna in solido del Ministero del tesoro, Ufficio liquidazione degli enti soppressi, e dell'Inpdap al risarcimento del danno per il ritardato versamento della somma in eccedenza. La Corte regolatrice ha dichiarato competente il pretore della città — sede di tribunale — in cui risultava residente l'attore).