(massima n. 1)
In tema di competenza all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa per omesso versamento di contributi previdenziali, in virtù del richiamo fatto dall'art. 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, al precedente articolo 18 e dell'ulteriore richiamo fatto da questo all'art. 17 della stessa legge, nonché in applicazione analogica dell'art. 444, comma terzo, c.p.c. — il quale deve essere interpretato nel senso che in caso di accentramento degli adempimenti contributivi competente per territorio è il pretore del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente dove è attuato l'accentramento, — nell'ipotesi di lavoratori dislocati in plurime dipendenze della medesima impresa e in relazione ai quali sia stato autorizzato (nella sede principale dell'azienda o in un'unica dipendenza) l'accentramento degli adempimenti contributivi previdenziali, territorialmente legittimato ad emanare l'ordinanza-ingiunzione è il direttore dell'ufficio Inps dotato di rappresentanza esterna e deputato per effetto dell'accentramento a ricevere i contributi, a pretenderne giudizialmente il pagamento e a restituirne l'eventuale eccedenza, e non già il direttore degli uffici cui fanno capo le varie dipendenze.