(massima n. 1)
L'art. 35, legge n. 689 del 1981, nella parte in cui dispone che nel giudizio avente ad oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione che applica una sanzione amministrativa per le violazioni previste dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie si applicano le norme che disciplinano il processo del lavoro (tra le quali quella che disciplina la competenza per territorio) è norma di stretta interpretazione e non può essere esteso all'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa dalla Direzione provinciale del lavoro per le violazioni degli artt. 20 e 25, D.P.R. n. 1124 del 1965 concernenti le modalità di tenuta dei libri paga e matricola, che deve ritenersi quindi riservata alla competenza per territorio del giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione ex art. 22, primo comma, legge n. 689 del 1981.